sabato 21 giugno 2014

Siena: in Piazza ma solo sdraiati


Sentinelle in piedi? Iniziative che si possono non condividere, però da questo a non autorizzare una manifestazione...


[L'immagine è visionabile a tutto schermo su WikiPedia]

In Piazza il Campo non si tollera una manifestazione in piedi; vanno invece benissimo raggruppamenti di persone sedute e sdraiate, come può vedere l'universo mondo dai particolari:







Sì, è Siena!


Siena - Regolamento di Polizia Municipale

Art. 5 
(Atti vietati su suolo pubblico) 

1. Sul suolo pubblico è di norma vietato:

a) lavare i veicoli, attrezzature ed oggetti in genere;
b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi i giochi che utilizzano: palle, palloni, freesbees e simili, bombolette spray di qualsiasi genere,inchiostro simpatico, farina e simili, scoppio di petardi ;
c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche,detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
e) utilizzare vasche e fontane pubbliche per bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale, nonché per il lavaggio di cose;
f) rimuovere o danneggiare la pavimentazione;
g) compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
h) sdraiarsi, spogliarsi, effettuare operazioni di pulizia personale, circolare e sostare in tenuta balneare o a torso nudo, o compiere altri atti contrari al pubblico decoro;
i) il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti;
l) assicurare con qualsiasi mezzo ed in qualunque maniera veicoli di ogni genere a colonnini, ringhiere e ad ogni altro manufatto;
m) sedersi allo scopo di consumare pasti al sacco, fatta eccezione per Piazza Del Mercato nella struttura appositamente destinata (“Tartarugone”) e nei giardini pubblici.

2. E' vietato mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro, sotto i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico.

3. La violazione alle prescrizioni previste dal presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l’obbligo, se applicabile, della rimessa in pristino dei luoghi.

Nessun commento:

Posta un commento